Nuove indicazioni didattica a distanza e riconoscimento ERASMUS+ STUDIO e TRAINEESHIP COVID-19

Le presenti indicazioni redatte dall’Università di Catania (di seguito UniCT) alla luce delle determinazioni dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE (di seguito AN) e di Ateneo assunte alla data del 27 marzo 2020, riassumono ed emendano le precedenti. Si precisa che le stesse potrebbero essere suscettibili di ulteriori variazioni sulla base di nuove indicazioni da parte delle Commissione Europea (di seguito CE) e della variabilità delle misure precauzionali assunte nei vari paesi Europei. Vengono di seguito disciplinati l’utilizzo della didattica a distanza ed il riconoscimento delle attività Erasmus+ e solo parzialmente gli aspetti finanziari relativi all’erogazione o alla restituzione dei fondi rispetto ai quali si attendono più puntuali indicazioni dall’AN.

Di seguito descritte le indicazioni riferite alle categorie di studenti/sse outgoing che usufruiscono dei programmi di mobilità E+ Studio e Traineeship individuate sulla base delle segnalazioni degli stessi.

UniCT non potrà autorizzare autonomamente e su propri fondi la richiesta di mantenere la borsa nei periodi di interruzione/sospensione della mobilità. Tale deroga alle indicazioni dell’AN finora applicate, che non li ritiene eleggibili né ai fini di mantenere lo status di Erasmus né ai fini continuare a beneficiare dell’erogazione dei contributi, sarà possibile solo in caso di esplicita autorizzazione da parte della CE dalla quale si attende ancora risposta. Di conseguenza, fino a diverse determinazioni, le borse spettanti saranno ricalcolate ed eventualmente ridotte tenendo conto dei periodi di sospensione/interruzione. L’importo eccedente, al netto di eventuali spese straordinarie sostenute causa COVID-19 autorizzate dall’AN, dovrà essere restituito se il periodo di mobilità all’estero non verrà completato.

Studente già in mobilità all'estero durante le misure precauzionali COVID-19

  1. Nel caso in cui lo studente continui la sua mobilità all’estero, potrà iniziare a seguire la didattica a distanza erogata dall’ente ospitante e prevista dal Learning Agreement (di seguito denominato LA) e sostenere i relativi esamiTale autorizzazione è estesa anche ai tirocini, laddove gli enti autorizzino la sostituzione delle attività frontali con attività di formazione a distanza. Contemporaneamente lo studente potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito anche se si trova all’estero. Al suo ritorno a Catania, le attività previste dal LA e svolte all’estero verranno regolarmente riconosciute come attività Erasmus. Gli esami UniCT verranno riconosciuti come regolari sostenimenti previsti dal piano di studi.
  2. Nel caso in cui lo studente abbia deciso di interrompere la sua mobilità, rientrando in Italia prima del previsto, (da comunicare obbligatoriamente ad UniCT attraverso l’apposito modulo disponibile nella pagina https://www.unict.it/it/internazionale/erasmuse non abbia intenzione di ritornare all’estero per completare la propria mobilità, potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito. Gli esami UniCT verranno riconosciuti come regolari sostenimenti previsti dal piano di studi. Considerata la situazione di particolare emergenza COVID-19, eccezionalmente saranno attribuiti agli esami già sostenuti (interi o parziali), al tirocinio già svolto (intero o parziale) e alla ricerca tesi già svolta (intera o parziale), seppure in un tempo inferiore a quello previsto dal LA, il totale dei crediti approvati nel LA ed eventuali cambi. Tale misura straordinaria potrà essere applicata unicamente alle attività svolte all’estero a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM del Presidente del Consiglio con cui si decreta la sospensione dell’attività didattica nelle università italiane) ed entro e non oltre la data di fine mobilità per emergenza COVID-19 attestata dall’università ospitante. Per poter essere riconosciute, le materie parziali dovranno essere inserite nel Recognition Outcomes Certificate (di seguito denominato RO) rilasciato anch’esso dall’università ospitante. Per il periodo svolto all’estero, allo studente sarà riconosciuto lo status di Erasmus se è stata rispettata la durata minima prevista dal programma (90 giorni per Erasmus Studio, 60 giorni per Erasmus Traineeship). Per mobilità di durata inferiore, invece, verrà riconosciuto invece lo status di studente in mobilità di Ateneo e la borsa Erasmus ricevuta dovrà essere interamente restituita (tranne nel caso in cui pervengano ad UniCT diverse indicazioni da parte dell’AN). Tutte le attività svolte saranno accreditate come attività Erasmus se la Commissione Europea lo autorizzerà o come attività di Ateneo sostenute all’estero se la Commissione Europea non concederà di riconoscerle nel quadro del programma Erasmus.
  3. Nel caso in cui lo studente abbia deciso di interrompere la sua mobilità restando all’estero (da comunicare obbligatoriamente ad UniCT attraverso l’utilizzo dell’apposito modulo disponibile nella pagina https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus) e non abbia intenzione di completare la propria mobilità, potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito, come chi è rientrato in Italia. Gli esami UniCT verranno riconosciuti come regolari sostenimenti previsti dal piano di studi. Considerata la situazione di particolare emergenza COVID-19, eccezionalmente saranno attribuiti agli esami già sostenuti (interi o parziali), al tirocinio già svolto (intero o parziale) e alla ricerca tesi già svolta (intera o parziale), seppure in un tempo inferiore a quello previsto dal LA, il totale dei crediti approvati nel LA ed eventuali cambi. Tale misura straordinaria potrà essere applicata unicamente alle attività svolte all’estero a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM del Presidente del Consiglio con cui si decreta la sospensione dell’attività didattica nelle università italiane) ed entro e non oltre la data di fine mobilità per emergenza COVID-19 attestata dall’università ospitante. Per poter essere riconosciute, le materie parziali dovranno essere inserite nel RO rilasciato anch’esso dall’università ospitante. Per il periodo svolto all’estero, allo studente sarà riconosciuto lo status di Erasmus se è stata rispettata la durata minima prevista dal programma (90 giorni per Erasmus Studio, 60 giorni per Erasmus Traineeship). Per mobilità di durata inferiore, invece, verrà riconosciuto invece lo status di studente in mobilità di Ateneo e la borsa Erasmus ricevuta dovrà essere interamente restituita (tranne nel caso in cui pervengano ad UniCT diverse indicazioni da parte dell’AN). Tutte le attività svolte saranno accreditate come attività Erasmus se la Commissione Europea lo autorizzerà o come attività di Ateneo sostenute all’estero se la Commissione Europea non concederà di riconoscerle nel quadro del programma Erasmus. Tuttavia in questa situazione, lo studente potrà comunque richiedere il rimborso di eventuali spese straordinarie sostenute durante il periodo non Erasmus di permanenza all’estero causa COVID-19 attraverso apposita modulistica affinché UniCT possa procedere con il successivo inoltro all’Agenzia Nazionale che valuterà l’eleggibilità delle spese sostenute.
  4. Nel caso in cui lo studente abbia deciso di sospendere la sua mobilità rientrando in Italia prima del previsto (da comunicare obbligatoriamente ad UniCT attraverso l’utilizzo dell’apposito modulo disponibile nella pagina https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus) e abbia intenzione di ritornare all’estero in un momento successivo, concludendo la mobilità già autorizzata entro il termine ultimo del 31 maggio 2021 (salvo diverse indicazioni da parte dell’AN), potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito. Gli esami UniCT verranno riconosciuti come regolari sostenimenti previsti dal piano di studi. Beneficiando ancora della registrazione presso l’università ospitante, lo studente potrà contestualmente continuare a seguire a distanza la didattica erogata dalla stessa e sostenere i relativi esami (se previsti), fermo restando che dovrà riprendere la mobilità non appena la situazione di emergenza sarà superata. Tale autorizzazione è estesa anche ai tirocini, laddove gli enti autorizzino la sostituzione delle attività frontali con attività di formazione a distanza. Gli esami già sostenuti (interi o parziali), il tirocinio già svolto (intero o parziale) e la ricerca tesi già svolta (intera o parziale) saranno temporaneamente congelati e verranno riconosciuti come attività Erasmus a conclusione del periodo di mobilità che dovrà rispettare i requisiti minimi di durata previsti dal programma (90 giorni per Erasmus Studio, 60 giorni per Erasmus Traineeship). Tutti i sostenimenti attestati dall’ente ospitante durante il periodo di interruzione saranno riconosciuti come attività Erasmus se la Commissione Europea lo autorizzerà o come attività di Ateneo sostenute all’estero se la Commissione Europea non concederà di riconoscerle nel quadro del programma Erasmus. Le due ipotesi di accreditamento qui descritte non potranno comunque determinare l’approvazione da parte dell’Ateneo della richiesta di mantenere la borsa per i periodi di interruzione della mobilità anche se si prosegue l’attività didattica o di formazione. Tale deroga alle indicazioni dell’Agenzia Nazionale (AN) finora applicate, sarà possibile infatti solo in caso di esplicita autorizzazione della Commissione Europea (CE) dalla quale si attende risposta. Infatti, si ricorda che secondo le indicazioni AN ad oggi applicate, tali periodi non possono essere eleggibili né ai fini di mantenere lo status di Erasmus né ai fini di continuare a beneficiare dell’erogazione dei contributi. Di conseguenza le borse spettanti saranno ricalcolate e ridotte tenendo conto dei periodi di sospensione e l’importo eccedente dovrà essere restituito se il periodo di mobilità all’estero non verrà completato. Tuttavia in questa situazione, lo studente potrà comunque richiedere il rimborso di eventuali spese straordinarie sostenute durante il periodo di permanenza all’estero causa COVID-19 attraverso apposita modulistica affinché UniCT possa procedere con il successivo inoltro all’Agenzia Nazionale che valuterà l’eleggibilità delle spese sostenute.
  5. Nel caso in cui, pur rimanendo all’estero, lo studente sia stato obbligato dall’ente ospitante a sospendere formalmente la sua mobilità (da comunicare obbligatoriamente ad UniCT attraverso l’utilizzo dell’apposito modulo disponibile nel la pagina https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus) e abbia ricevuto già comunicazione che non gli sarà  rilasciata alla fine della mobilità una certificazione di frequenza ininterrotta e intenda riprendere  in un momento successivo la mobilità già autorizzata concludendola entro il termine ultimo del 31 maggio 2021 (salvo diverse indicazioni da parte dell’AN), potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito. Gli esami UniCT verranno riconosciuti come regolari sostenimenti previsti dal piano di studi.  Beneficiando ancora della registrazione presso l’università ospitante, lo studente potrà contestualmente continuare a seguire a distanza la didattica erogata dalla stessa e sostenere i relativi esami (se previsti), fermo restando che dovrà riprendere la mobilità non appena la situazione di emergenza sarà superata. Tale autorizzazione è estesa anche ai tirocini, laddove gli enti autorizzino la sostituzione delle attività frontali con attività di formazione a distanza. Gli esami già sostenuti (interi o parziali), il tirocinio già svolto (intero o parziale) e la ricerca tesi già svolta (intera o parziale) saranno temporaneamente congelati e verranno riconosciuti come attività Erasmus a conclusione del periodo di mobilità che dovrà rispettare i requisiti minimi di durata previsti dal programma (90 giorni per Erasmus Studio, 60 giorni per Erasmus Traineeship). Tutti i sostenimenti attestati dall’ente ospitante durante il periodo di interruzione saranno riconosciuti come attività Erasmus se la Commissione Europea lo autorizzerà o come attività di Ateneo sostenute all’estero se la Commissione Europea non concederà di riconoscerle nel quadro del programma Erasmus. Le due ipotesi di accreditamento qui descritte non potranno comunque determinare l’approvazione da parte dell’Ateneo della richiesta di mantenere la borsa per i periodi di interruzione della mobilità anche se si prosegue l’attività didattica o di formazione. Tale deroga alle indicazioni dell’Agenzia Nazionale (AN) finora applicate, sarà possibile infatti solo in caso di esplicita autorizzazione della Commissione Europea (CE) dalla quale si attende risposta. Infatti, si ricorda che secondo le indicazioni AN ad oggi applicate, tali periodi non possono essere eleggibili né ai fini di mantenere lo status di Erasmus né ai fini di continuare a beneficiare dell’erogazione dei contributi. Di conseguenza le borse spettanti saranno ricalcolate e ridotte tenendo conto dei periodi di sospensione e l’importo eccedente dovrà essere restituito se il periodo di mobilità all’estero non verrà completato. Tuttavia in questa situazione, lo studente potrà comunque richiedere il rimborso di eventuali spese straordinarie sostenute durante il periodo di sospensione causa COVID-19 attraverso apposita modulistica affinché UniCT possa procedere con il successivo inoltro all’Agenzia Nazionale che valuterà l’eleggibilità delle spese sostenute.

Studente non ancora in mobilità durante le misure precauzionali COVID-19

  1. Nel caso in cui lo studente abbia deciso di posticipare la mobilità compatibilmente con quanto concordato con l’ente ospitante e nel rispetto delle indicazioni delle linee guida UniCTpotrà seguire a Catania a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito. Lo studente potrà inoltre seguire sin da subito anche le lezioni a distanza offerte dall’Università di destinazione ma sostenere i relativi esami non appena avvierà la sua mobilità, se questa soluzione è condivisa dalla sede ospitante. Gli esami, la ricerca tesi e il tirocinio svolti all’estero saranno riconosciuti come attività Erasmus a conclusione del periodo di mobilità che dovrà rispettare i requisiti minimi di durata previsti dal programma (90 giorni per Erasmus Studio, 60 giorni per Erasmus Traineeship). La borsa Erasmus, se erogata, verrà congelata per il suo utilizzo in un momento successivo per mobilità che dovranno concludersi entro il termine ultimo del 31 maggio 2021 (salvo diverse indicazioni da parte dell’AN) e dovrà essere restituita in caso di mancato utilizzo o in caso soggiorni della durata inferiore alla durata minima prevista dal programma (90 giorni per Erasmus Studio, 60 giorni per Erasmus Traineeship). Le attività sostenute all’estero saranno riconosciute come Erasmus. In questa situazione, lo studente potrà richiedere il rimborso di eventuali spese straordinarie sostenute in vista della partenza, non rimborsate causa COVID-19 attraverso apposita modulistica affinché UniCT possa procedere con il successivo inoltro all’Agenzia Nazionale che valuterà l’eleggibilità delle spese sostenute.
  2. Nel caso in cui lo studente abbia deciso di non effettuare la mobilità rinunciando alla stessa definitivamente, potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito. Non sarà riconosciuto lo status di Erasmus per l’anno 2019/2020 i fondi ricevuti dovranno essere restituiti ma sarà possibile partecipare ai bandi successivi nei termini previsti dagli stessi.

Data di pubblicazione: 02/04/2020